Comunicato del 5 gennaio 2022

comunicato 5 gennaio 2022 (aggiornato al 10 gennaio 2022)

Il Governo ha da poco varato il Decreto Festività, ovvero il nuovo Decreto Covid con ulteriori restrizioni entrate in vigore dal 30 dicembre 2021. La “data di scadenza” di questo decreto è la fine dello stato di emergenza per ora fissato al 31 marzo 2022.

Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg

sono state disposte ulteriori misure che interessano anche per il mondo dello sport relativamente all’accesso negli spazi dedicati allo sport, l’uso delle mascherine, green pass e sua scadenza.

In particolare

1. ACCESSO PRATICANTI A STRUTTURE SPORTIVE AL CHIUSO

A partire dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, a sport di squadra e a servizi e attività inerenti lo sport, nel nostro caso particolare impianti sportivi, sale gioco, palestre, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata” (Super Green Pass).

Fanno eccezione i soggetti esentati per ragioni di età (inferiori a 12 anni) o sulla base di idonea certificazione medica.

2. ATTIVITÀ ALL’APERTO

Per attività all’aperto ma con necessità di accesso agli spogliatoi, anche in questo caso, a partire dal 10 gennaio 2022, l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde rafforzata”, escludendo di fatto i tamponi.

Per chi pratica uno sport all’aperto e non ha bisogno di utilizzare spogliatoi, invece, potrà bastare un green pass “base” (ordinario).

Si precisa che per gli SPORT DI SQUADRA sarà comunque necessario il green pass rafforzato data la vicinanza e la possibilità di contatto che si verifica in tali casi.

Inoltre, non sono da considerarsi sport di squadra i Lanci o altri nei quali c’è l’opzione di gioco a squadre ma in cui ogni atleta gioca individualmente riuscendo a mantenere una distanza di sicurezza; lo è invece il Tiro alla fune nel quale i tiratori agiscono insieme e ravvicinati.

3. PUBBLICO DEGLI EVENTI SPORTIVI

Come da Articolo 1 del decreto, in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 rafforzata e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste perché, come previsto dal decreto (articolo 4) il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.

4. MASCHERINE

Oltre al possesso del Green Pass rafforzato (super green pass) la presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, che si svolgono al chiuso o all’aperto, è consentito a condizione che gli spettatori indossino le mascherine di tipo FFP2.

Stessa regola per tutti coloro che partecipano alle gare (atleti, istruttori, staff federale/ASD, ecc….). In particolare, gli atleti dovranno sempre indossare la mascherina nei momenti di attesa della prestazione: es. giocatore di freccette nell’attesa di salire in pedana.

5. DEFINIZIONE E VALIDITA’ GREEN PASS

Va ricordato che il Green Pass “rafforzato” è ottenibile solamente da chi si è sottoposto a vaccinazione o è guarito dal Covid-19 (con certificazione in corso di validità). La certificazione “base”, invece, può essere ottenuta con un tampone molecolare o antigenico.

Specifichiamo:

GREEN PASS BASE (GREEN PASS ORDINARIO): si ottiene con un tampone molecolare o antigenico negativo, avrà una validità di 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo, 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo.

SUPER GREEN PASS (GREEN PASS RAFFORZATO): esclusivo per vaccinati o guariti, attualmente valido 9 mesi (fino al 31 gennaio 2022) a partire dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione, a partire dal 1° febbraio 2022 la validità passerà a 6 mesi sempre a partire dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione.

Confidiamo nella collaborazione di tutti per far sì che le nostre attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole.

Il Presidente Federale Enzo Casadidio

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