Prot. n.000071 14 Gennaio 2026
CIRCOLARE FEDERALE
Per la tipologia certificato visionare il seguente file riportante Federazioni e relative discipline:
Ai
Presidenti dei Dipartimenti, Società Affiliate, Organi Tecnici della Federazione
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti vincolanti in materia di tutela sanitaria per le attività sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. La presente circolare ripercorre la normativa nazionale vigente e stabilisce le modalità operative che ogni struttura affiliata a FIGeST deve implementare, indipendentemente dal livello o dalla tipologia della competizione organizzata.
1. OBBLIGATORIETÀ DELLA VISITA MEDICA AGONISTICA
La visita medica agonistica è obbligatoria in virtù del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63.
L’articolo 1 del predetto Decreto stabilisce espressamente:
“Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.”
La qualificazione di un’attività come “agonistica” è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali (art. 1, capoverso 2). FIGeST, in quanto Federazione riconosciuta dal CONI, ha la responsabilità di definire quali attività rientrano nella classificazione di agonistiche e, conseguentemente, di richiedere la relativa certificazione medica.
1.2 Applicazione alla FIGeST: Tutte le Competizioni
La visita medica agonistica è sempre e comunque obbligatoria per tutte le competizioni organizzate sotto l’egida della FIGeST, senza eccezioni basate sul livello, sulla natura ricreativa o divulgativa della manifestazione.
Rientrano quindi nell’obbligo di certificazione medica agonistica:
- Campionati nazionali, regionali, provinciali e locali
- Competizioni agonistiche di qualunque livello
- Manifestazioni organizzate in forma di classifica o torneo, anche se a carattere divulgativo o promozionale
- Tornei e gare organizzate dagli organi tecnici federali, qualora svolti in forma competitiva con assegnazione di premi, titoli o classifiche
- Qualunque evento sportivo organizzato dai dipartimenti della FIGeST, se caratterizzato dalla partecipazione a competizioni
La circolare FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) è chiara nel precisare che non è l’aspetto ludico o ricreativo della manifestazione a escludere l’obbligo di certificazione, bensì la forma organizzativa e la partecipazione in competizione organizzata dalla federazione.
Per la tipologia di visita medica agonistica vedasi tabella allegata.
1.3 Chiarimento: Attività Ricreativa vs. Attività Agonistica
È importante chiarire che:
- Attività ricreativa occasionale e saltuaria (praticata individualmente, senza organizzazione federale, senza competizione): Non rientra tra le attività agonistiche ai sensi del D.M. 1982
- Attività agonistica (organizzata dalla federazione, con partecipazione a gare, classifiche, manifestazioni competitive): Rientra negli obblighi di certificazione medica agonistica
Per la FIGeST, tutte le competizioni organizzate dai dipartimenti regionali, provinciali o locali rientrano nella seconda categoria e richiedono pertanto la visita medica agonistica.
2. TIPOLOGIE DI VISITA MEDICA AGONISTICA E PROTOCOLLI DIFFERENZIATI
2.1 Visita Medica Specifica per Disciplina
L’articolo 3 del D.M. 18 febbraio 1982 stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all’allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.”
Questo significa che ogni disciplina sportiva ha protocolli di esame specifici, differenziati in base alle esigenze fisiologiche e ai rischi associati alla pratica dello sport.
Ad esempio, la visita medica per le bocce (classificate in tabella come Classe A1 o B1 a seconda della tipologia) prevede accertamenti meno complessi rispetto a discipline che richiedono esami come l’elettrocardiogramma sotto sforzo (ECG da sforzo). Non è prevista per nessuna degli sport della FIGeST una esenzione specifica alla visita medica agonistica ma, semmai, viene chiarita per ogni sport la differente tipologia della classe necessaria.
2.2 Impossibilità di Trasferire Certificati tra Discipline Diverse
È assolutamente vietato e privo di valore legale utilizzare un certificato medico agonistico rilasciato per una disciplina sportiva come idoneo per un’altra disciplina, anche se simile o appartenente allo stesso sport tradizionale.
La circolare FMSI è perentoria su questo punto:
“Devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità agonistica per ogni sport praticato.”
Conseguenza pratica: Un atleta che pratica sia bocce veloci sia freccette deve possedere due certificati medici distinti, uno per ogni disciplina, anche se tesserato presso la stessa federazione.
Un certificato di buon stato di salute (generico), inoltre, non è equiparabile a un certificato di idoneità agonistica e non assolve agli obblighi legali.
2.3 Medico Certificatore e Strutture Autorizzate
La visita medica agonistica deve essere effettuata esclusivamente da un medico specialista in medicina dello sport presso strutture pubbliche, convenzionate o accreditate di medicina dello sport, come stabilito dal D.M. 1982.
Visite effettuate presso palestre, spogliatoi o ambulatori non autorizzati non sono valide e costituiscono violazione della normativa nazionale.
3. PERIODICITÀ E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO
La validità del certificato medico agonistico è stabilita nella tabella allegata al D.M. 1982 per ogni singolo sport:
- Periodicità annuale: Per la maggior parte delle discipline
- Periodicità biennale: Per alcuni sport come golf e tiro con l’arco
Per la FIGeST, le discipline regolate ricadono prevalentemente in periodicità annuale.
4. OBBLIGATORIETÀ DEL DEFIBRILLATORE (DAE) E OPERATORE BLSD
L’obbligatorietà della dotazione di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e della presenza di personale formato in BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) è sancita da:
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (Linee Guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori), Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20-7-2013
- Legge sulla diffusione dei defibrillatori (Legge Mulè, approvata in G.U. nel 2021)
- Applicazione dal 1° luglio 2017 per le società sportive dilettantistiche
L’articolo 5, comma 3 del D.M. 24 aprile 2013 stabilisce che:
“Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto.”
4.2 Applicazione alle Competizioni FIGeST
Il defibrillatore è obbligatorio durante:
- Tutte le competizioni di qualunque livello (campionati, tornei, manifestazioni)
- Allenamenti agonistici (quando organizzati dalla federazione o da società affiliate, se a carattere competitivo)
- Manifestazioni divulgative organizzate sotto forma di classifica o competizione
È assolutamente vietato svolgere competizioni sportive senza la disponibilità di un defibrillatore funzionante e di personale formato.
- Marcatura CE come dispositivo medico (Direttiva 93/42/CEE, D.lgs n. 46/97)
- Collocazione accessibile in ogni impianto sportivo
- Distanza massima percorribile in tempi utili da ogni punto della struttura
- Manutenzione periodica secondo quanto previsto dal manuale d’uso
- Batteria con carica sufficiente e piastre adesive entro scadenza
- Segnaletica chiara e facilmente riconoscibile
La normativa richiede che:
- Durante tutte le gare sia presente almeno una persona formata all’utilizzo del defibrillatore
- Il numero minimo di operatori dipende dalla dimensione della manifestazione, ma deve garantire la prontezza di intervento
- I corsi di formazione devono essere effettuati presso Centri accreditati dalle Regioni
- Il retraining deve avvenire ogni due anni per mantenere la certificazione
Il D.M. 24 aprile 2013 prevede eccezioni solo per sport con ridotto impegno cardiovascolare:
“La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.”
Per la FIGeST: Bocce non veloci (Classe A1, “prove non veloci”), Calcio Balilla, Freccette e gli altri sport a basso impatto (vedi tabella allegata) rientrano tra le eccezioni per il defibrillatore. Tuttavia, bocce veloci (Classe B1) e TUTTE le altre discipline della FIGeST richiedono la dotazione di DAE e operatore BLSD.
Questo non si applica durante le competizioni con ampia partecipazione.
5. RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE AFFILIATE
Ogni società affiliata a FIGeST è responsabile di:
- Richiedere il certificato medico agonistico prima della partecipazione a qualunque competizione
- Verificare che il certificato sia specifico per la disciplina praticata
- Controllare la validità temporale del certificato (data di rilascio e scadenza)
- Conservare copia del certificato presso la società per almeno 5 anni
- Informare il tesserato dell’obbligatorietà della certificazione
- Rifiutare la partecipazione a qualunque atleta privo di certificato valido, indipendentemente dal livello della competizione
5.2 Obbligo di Dotazione del DAE
Ogni società che organizza competizioni è responsabile di:
- Dotarsi di defibrillatore semiautomatico (salvo eccezioni per sport a ridotto impegno cardiovascolare)
- Formare personale in BLSD e garantirne la presenza durante le gare
- Sottoporre a manutenzione periodica il dispositivo
- Comunicare alla Centrale 118 la disponibilità e dislocazione del defibrillatore
- Segnalare chiaramente la posizione del defibrillatore con cartelli visibili
- Curare il retraining del personale ogni due anni
5.3 Responsabilità Civile e Penale
La mancanza di certificazione medica o di defibrillatore può esporre la società e i suoi amministratori a:
- Responsabilità civile in caso di evento avverso
- Responsabilità penale per violazione della normativa sulla tutela sanitaria
- Invalidità della copertura assicurativa in caso di sinistro
- Sanzioni da parte degli organi federali (sospensione, revoca dell’affiliazione)
6. CHIARIMENTI SU TERMINOLOGIA
Certificato di Buon Stato di Salute
Non è equivalente a certificato di idoneità agonistica. È un certificato generico che attesta lo stato di salute complessivo, senza valutazione specifica della capacità di sostenere sforzi agonistici. Non è quindi mai utilizzabile per le attività FIGeST, come sopra descritto.
Disciplinata dal D.M. 24 aprile 2013, è diversa da quella agonistica. È meno rigorosa (non richiede sempre l’ECG da sforzo) e non è valida per attività agonistica. Non è quindi mai utilizzabile per le attività FIGeST, come sopra descritto.
Attività Divulgativa
Anche se ritenuta “divulgativa” o “promozionale”, se organizzata dalla federazione in forma di competizione (con classifica, assegnazione di titoli o premi), rientra tra le attività agonistiche e richiede certificazione agonistica.
La presente circolare è vincolante per tutti i dipartimenti, le società affiliate e gli organi tecnici della FIGeST.
Per chiarimenti e approfondimenti sulla presente circolare, le società affiliate potranno contattare il medico federale alla e-mail antidoping@federazionefigest.it
FIGeST
Ufficio Antidoping
